Art. 5
AbrogatoEntrata in vigore
In vigore dal 19 lug 2020
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77
Note all'articolo
- La L. 17 luglio 2020, n. 77 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-06-16;52#art-5