Art. 33-bis

In vigore dal 25 lug 2021
(Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il deposito e la vendita di fuochi artificiali) 1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validità dei contratti di assicurazione obbliga-toria dei titolari di licenza per la produzione, il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui agli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè di quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della responsabilità civile verso terzi per l'attività pirotecnica, in scadenza ((dal 30 aprile 2021 al 30 luglio 2021)) , sono prorogati per un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del contratto ai sensi del presente comma è aggiuntiva e non sostitutiva di analoghe facoltà contrattualmente previste in favore dell'assicurato, che restano esercitabili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-33-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo