Capo XI
Art. 243
AbrogatoIncremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19
In vigore dal 19 mag 2020 al 18 lug 2020
1. All' della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 65-quater è aggiunto il seguente:
"65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all', comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-243