Capo XI
Art. 241
AbrogatoUtilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19
In vigore dal 19 mag 2020 al 18 lug 2020
1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le
risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale,
regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19 in coerenza
con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all' del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 la Cabina di regia di cui all', comma 703, lettera c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-241