Capo II
Art. 187
AbrogatoRegime di forfettizzazione delle rese dei giornali
In vigore dal 19 mag 2020 al 18 lug 2020
1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all', comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1974, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'.
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