Capo II

Art. 168

Abrogato

Ambito di applicazione

In vigore dal 19 mag 2020 al 18 lug 2020
1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di credito cooperativo, con attività totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, sottoposte, a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell' del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il "Testo unico bancario") dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-168

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