Titolo I

Art. 15

Abrogato

Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e disposizioni in materia di volontariato di protezione civile

In vigore dal 19 mag 2020 al 18 lug 2020
1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare all'assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all' della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede ai sensi dell'. 3. Per le attività di volontariato svolte in mesi per i quali sia percepita l'indennità di cui all', comma 1 o agli del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le disposizioni di cui all', comma 5 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus Covid-19, dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e percepiscono le suddette indennità.
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34#art-15

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