Capo II

Art. 4 bis

Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190

In vigore dal 7 giu 2020
1. All', comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le lettere a) e b) sono abrogate; b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti: "i-bis) servizi funerari e cimiteriali; i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering; i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-04-08;23#art-4-bis

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