Capo III
Art. 17
Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
In vigore dal 7 giu 2020
1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2-bis, le parole "ad elevato valore corrente di mercato e" sono soppresse;
b) al comma 4-bis, è aggiunto infine il seguente periodo: "La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso."
1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.
Le tue annotazioni
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