Capo II

Art. 13 bis

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

In vigore dal 7 giu 2020
1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all' della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all' della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.
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