Art. 71-bis
In vigore dal 30 apr 2020
(( (Donazioni anti spreco per il rilancio della solidarietà sociale).))
((
1. All' della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) dei prodotti tessili, dei prodotti per l'abbigliamento e per l'arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia e degli elettrodomestici, nonchè dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Il donatore o l'ente donatario possono incaricare un terzo di adempiere per loro conto, ferma restando la responsabilità del donatore o dell'ente donatario, agli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 3")).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-71-bis