Titolo IV
Art. 63
AbrogatoPremio ai lavoratori dipendenti
In vigore dal 17 mar 2020 al 29 apr 2020
1. 1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all', comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
2. I sostituti d'imposta di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'.
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