Art. 17-ter
In vigore dal 30 apr 2020
(( (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano e per le aziende ospedaliere universitarie). ))
((
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti e ove non diversamente previsto, entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio.
2. Le disposizioni di cui agli del presente decreto si applicano, secondo le modalità stabilite d'intesa tra le università di riferimento e le regioni e comunque nei limiti del finanziamento sanitario corrente come rifinanziato ai sensi delle disposizioni del presente decreto, anche alle aziende ospedaliero-universitarie, di cui all', comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18#art-17-ter