Capo I
Art. 4
Garanzie
In vigore dal 14 mar 2020
1. Per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato Organizzatore di rimborsare quanto ricevuto dal Comitato Olimpico Internazionale a titolo di anticipo sui diritti televisivi, laddove l'evento sportivo dovesse subire limitazioni, spostamenti o venisse cancellato, è concessa, a favore del medesimo Comitato Olimpico Internazionale, la garanzia dello Stato fino ad un ammontare massimo complessivo di euro 58.123.325,71. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-11;16#art-4