Capo III
Art. 11
AbrogatoAmbito temporale di applicazione
In vigore dal 14 mar 2020 al 12 mag 2020
1. I divieti di cui all' operano a partire dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio degli eventi sportivi e fieristici di cui al comma 1 dell'articolo medesimo, fino al novantesimo giorno successivo alla data ufficiale del termine degli stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-11;16#art-11