Capo II

Art. 40 ter

Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

In vigore dal 1 mar 2022
1. Gli incentivi previsti dall', comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo , commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-12-30;162#art-40-ter

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