Art. 14

In vigore dal 18 giu 2019
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali 1. Per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all', comma 1, sono soggetti attuatori: a) la Regione Molise; b) la Regione Siciliana; c) il Ministero per i beni e le attività culturali; d) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) l'Agenzia del demanio; f) i comuni di cui all'allegato 1; g) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; h) i soggetti gestori o proprietari delle infrastrutture; i) le diocesi dei comuni di cui all'allegato 1, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; l) le Province o Città metropolitane. ((1-bis. Nell'ambito dei programmi d'intervento previsti all', i Commissari straordinari possono autorizzare, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti attuatori di cui al comma 1 ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-Invitalia Spa, anche in qualità di centrale di committenza, secondo le modalità di cui all'. I Commissari straordinari possono inoltre rendere disponibile ai soggetti attuatori di cui al comma l il supporto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza con oneri a carico delle risorse di cui all'))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-18;32#art-14

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