Art. 40
In vigore dal 20 nov 2018
Cabina di regia Strategia Italia
1. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita, su proposta del Segretario del CIPE, una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Sottosegretario di Stato delegato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, composta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
((, dal Ministro per il Sud e dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie))
e integrata dai Ministri interessati alle materie trattate nonchè dal Presidente della
((Conferenza delle regioni e delle province autonome))
, dal Presidente dell'Unione delle province d'Italia e dal Presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, con i seguenti compiti:
a) verificare lo stato di attuazione, anche per il tramite delle risultanze del monitoraggio delle opere pubbliche
((, ivi comprese le risultanze del monitoraggio dinamico di cui all', commi 1, 2 e 3))
, di piani e programmi di investimento infrastrutturale e adottare le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;
b) verificare lo stato di attuazione degli interventi connessi a fattori di rischio per il territorio, quali dissesto idrogeologico, vulnerabilità sismica degli edifici pubblici, situazioni di particolare degrado ambientale necessitanti attività di bonifica e prospettare possibili rimedi.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, assicura l'attività di supporto tecnico, istruttorio e organizzativo alla Cabina di regia di cui al comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109#art-40