Art. 29
In vigore dal 20 nov 2018
Legalità e trasparenza
1. Ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni
((di cui all'))
, si applicano le disposizioni di cui all' del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229; il Commissario straordinario si avvale della Struttura di cui al citato e dell'Anagrafe ivi prevista.
2. All'attuazione del presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
((2-bis. Agli atti di competenza del Commissario straordinario si applicano le disposizioni di cui all' del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229))
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109#art-29