Capo III
Art. 28
AbrogatoContributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati
In vigore dal 29 set 2018 al 19 nov 2018
1. In caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici, e di beni mobili registrati, può essere assegnato un contributo secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati ai sensi dell', comma 2, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all', anche in relazione al limite massimo del contributo per ciascuna famiglia anagrafica residente o attività produttiva con sede operativa nei Comuni di cui all', come risultante, rispettivamente, dallo stato di famiglia alla data del 21 agosto 2017 e dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio agricoltura ed artigianato o all'albo professionale alla medesima data. In ogni caso, per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e, in particolare, dall'articolo 50.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2018-09-28;109#art-28