Capo II
Art. 15
AbrogatoAssunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
In vigore dal 29 set 2018 al 30 lug 2021
1. Al fine di assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle attività previste dal presente decreto, garantendo, altresì, l'implementazione dei servizi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione stradale e delle infrastrutture, ivi compresa la vigilanza ed il controllo delle grandi dighe, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, presso il predetto Ministero, di 110 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e di 90 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area.
2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall', comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche tenendo conto di quanto disposto nell', commi 566 e 571, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. In attuazione dei commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, tenuto conto di quanto previsto dall', comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga a quanto previsto dall' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall', comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013. Resta ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all', comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
4. Agli oneri di cui al comma 1 pari a euro 7.257.000 annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede:
a) quanto a 6.660.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all', comma 1, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, da riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell', comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che restano acquisite, per detto importo, definitivamente all'erario;
b) quanto a 597.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell', comma 1, lettere b) e c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, che resta acquisita, per detto importo, al bilancio dello Stato.
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