Capo I
Art. 10
AbrogatoNorme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale
In vigore dal 29 set 2018 al 19 nov 2018
1. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario di cui all', nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo.
3. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'avvocatura dello Stato ai sensi dell' del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
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