Art. 9 bis
Proroghe di termini in materia di strutture turistico-ricettive
In vigore dal 22 set 2018
1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2018-07-25;91#art-9-bis