Art. 55-quater
In vigore dal 24 giu 2017
(( (Modifica all' del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di trattamenti di integrazione salariale in deroga).))
((1. All', comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, i sei mesi di cui al precedente periodo decorrono da tale data"))
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