Art. 46-octies

In vigore dal 24 giu 2017
(( (Modifiche all'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45).)) (( 1. All'articolo 20-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile," sono inserite le seguenti: "attestante le esigenze di cassa derivanti dalle spese conseguenti all'effettivo avanzamento degli interventi ammissibili al contributo del Fondo di solidarietà europeo," e le parole: "nel limite di 300 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "fino a 500 milioni di euro"; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile presenta al Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 28 febbraio 2018, la situazione delle spese sostenute per realizzare gli interventi a favore delle aree del centro Italia colpite dal sisma". ))
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