Capo I›Sez. I
Art. 2
AbrogatoLinee generali per la promozione della sicurezza integrata
In vigore dal 21 feb 2017 al 21 apr 2017
1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14#art-2