Art. 2
Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa
In vigore dal 27 feb 2016
1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: "dal 1° gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2016".
2. All' delle norme di attuazione di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.".
2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all' del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dal citato , comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2015-12-30;210#art-2