Art. 3

Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario

In vigore dal 29 mar 2018
DECRETO DECADUTO; GLI EFFETTI DEL PRESENTE ARTICOLO SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 6 AGOSTO 2015, N. 132

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 7 febbraio - 23 marzo 2018, n. 58 (in G.U. 1ª s.s. 28/3/2018, n. 13), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonche' per l'esercizio dell'attivita' d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale)".

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Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario (Art. 3 Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonche' per l'esercizio dell'attivita' d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.) — Testo vigente | Portale Normativo