Art. 14

Proroga contratti affidamento di servizi

In vigore dal 1 mar 2015
1. Nelle more del riordino delle funzioni di cui all', commi 85 e seguenti, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e al fine di assicurare la continuità delle attività dei centri dell'impiego connesse con la realizzazione degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013, in scadenza il 31 dicembre 2015, i contratti di affidamenti di servizi per l'impiego e le politiche attive, in scadenza a partire dal 1° gennaio 2015, stipulati dai centri per l'impiego, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2015. Gli oneri relativi a detti contratti, per la parte riguardante le spese ammissibili ai fondi strutturali, sono posti a carico dei programmi operativi FSE 2007-2013 delle Regioni interessate. 1-bis. All' della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 418, le parole: "15 febbraio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2015"; b) al comma 419, le parole: "30 aprile" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-12-31;192#art-14

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