Art. 7-ter

In vigore dal 21 ago 2014
(( (Esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari).)) ((1. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all' della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all' della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alle società cooperative di cui all', comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, qualora almeno la metà degli amministratori e dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui agli articoli 2188 e seguenti del codice civile))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91#art-7-ter

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