Art. 22-ter

In vigore dal 21 ago 2014
(( (Modifica all' del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201). )) ((1. All', comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali"))
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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91#art-22-ter

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