Art. 3

Misure in materia di infrastrutture e trasporti

In vigore dal 1 mar 2014
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 2 MAGGIO 2014, N. 68
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urn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-30;151#art-3

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Misure in materia di infrastrutture e trasporti (Art. 3 Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali.) — Testo vigente | Portale Normativo