Art. 3

Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno

In vigore dal 1 mar 2014
1. È prorogata, per l'anno 2014, l'applicazione delle disposizioni di cui all', comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26. 1-bis. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell'articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. All', comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, al secondo periodo, le parole: " 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". 3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". 4. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15.

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Proroga di termini di competenza del Ministero dell'interno (Art. 3 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.) — Testo vigente | Portale Normativo