Art. 10
Proroga di termini in materia ambientale
In vigore dal 1 mar 2014
1. Il termine di cui all', comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato dall', comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2014.
2. All', comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014". PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 27 FEBBRAIO 2014, N. 15.
3. All', comma 3, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2014".
3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell' del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".
3-ter. Al comma 1 dell' del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".
3-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2013-12-30;150#art-10