Art. 34-ter
In vigore dal 19 dic 2012
(( (Documentazione di spesa). ))
((
1. Ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto e per pagamenti già effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati con finanziamenti pubblici, è da intendersi documentazione di spesa anche l'esibizione di copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purchè corredati di relativa fattura e lettera liberatoria.
))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179#art-34-ter