Art. 23-bis
In vigore dal 19 dic 2012
(( (Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993). ))
((
1. Al comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "dieci giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni lavorativi".
))
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2012-10-18;179#art-23-bis