Art. 4

Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI

In vigore dal 28 feb 2012
1. All', comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, le parole: "Per l'anno 2011" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano".

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urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;216#art-4

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Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI (Art. 4 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.) — Testo vigente | Portale Normativo