Art. 18
Funzionalità dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA
In vigore dal 29 dic 2011
1. Al fine di continuare a garantire il controllo sulla ordinaria amministrazione e sullo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), istituita ai sensi dell'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il collegio dei revisori dei conti già operante in seno all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, soppresso ai sensi del medesimo articolo 37, continua ad esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo organo di controllo dell'Agenzia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;216#art-18