Art. 13 bis
Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale
In vigore dal 28 feb 2012
1. Le concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale, anche ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2012, sono prorogate fino a tale data, fermo restando quanto disposto dall', comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-29;216#art-13-bis