Art. 14

In vigore dal 1 gen 2014
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147)) 25 --------------- AGGIORNAMENTO (25) La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto (con l', comma 705) che "Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all', comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni".
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urn:nir:stato:decreto.legge:2011-12-06;201#art-14

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