Capo I

Art. 2

Modifiche all'articolo 183 - ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

In vigore dal 24 giu 2011
1. L'articolo 183-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente: «Articolo 183-ter. (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli , comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.».
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urn:nir:stato:decreto.legge:2011-06-23;89#art-2

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