Art. 10

Istituti di cultura all'estero

In vigore dal 28 feb 2010
1. Gli incarichi di Direttore di Istituto di cultura all'estero di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, già rinnovati per il secondo biennio, in scadenza tra il 1° gennaio 2010 ed il 30 giugno 2010, possono essere rinnovati per ulteriori due anni, anche in deroga ai limiti di età previsti dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:2009-12-30;194#art-10

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