Parte I
Art. 4 quinquies
AbrogatoAffitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici.
In vigore dal 25 mar 2012
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78#art-4-quinquies