Parte I

Art. 11 quater

Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza.

In vigore dal 5 ago 2009
1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all', comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell', comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.
Storico versioni

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