Parte I

Art. 10

Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali

In vigore dal 1 gen 2027
1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, tramite un riordino delle norme concernenti il sistema delle compensazioni fiscali volto a renderlo più rigoroso, sono introdotte le seguenti disposizioni: a) al fine di contrastare gli abusi: 1. all', comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente periodo: "La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge."; 2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni: 2.1. all', comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata."; 2.2. all', comma 4, terzo periodo, dopo le parole; "è anche presentata," sono aggiunte le seguenti: "in via telematica ed"; 2.3. all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, le parole: "articolo 88" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 74" e le parole: "a lire 50 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 25.000"; 2.4. all'articolo 8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio."; 3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: 3.1. al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: "Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo."; 3.2. al sesto comma, dopo le parole: "Se successivamente al rimborso" sono aggiunte le seguenti: "o alla compensazione", dopo le parole: "indebitamente rimborsate" sono aggiunte le seguenti: "o compensate" e dopo le parole "dalla data del rimborso" sono aggiunte le seguenti: "o della compensazione"; 4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al numero 3.1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto; 5. all', comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2."; 6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: "49-bis. I soggetti di cui al comma 49, che intendono effettuare la compensazione prevista dall' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma."; 7. NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DALL'AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 16/04/2025, N. 89 E DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200; 7-bis. per le start-up innovative, di cui all' del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, durante il periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 del citato , il limite di importo di cui al numero 7 della presente lettera è aumentato da 5.000 euro a 50.000 euro; 8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli , comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472."; b) al fine di incrementare le compensazioni fiscali, all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:2009-07-01;78#art-10

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