Art. 9

Versamento delle sanzioni e comandi di personale

In vigore dal 1 gen 2013
1. Il termine per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 145, e 2 agosto 2007, n. 146, irrogate nell'anno 2008 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, è prorogato di trenta giorni. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27. 2. I comandi di personale previsti da specifiche disposizioni di legge presso l'Autorità sono annualmente prorogati con provvedimento dell'Autorità stessa, con imputazione della relativa spesa secondo i criteri di cui all', comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207#art-9

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