Art. 12 bis
Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
In vigore dal 1 mar 2009
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all', il primo comma è sostituito dal seguente: "I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonché con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici";
b) all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente: "l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2008-12-30;207#art-12-bis