Art. 5
In vigore dal 1 gen 2011
Detassazione contratti di produttività
1. Per il periodo dal 1° gennaio 2009 al
((31 dicembre 2011))
sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, previste dall', comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva di cui all' del citato decreto-legge. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.
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AGGIORNAMENTO (22)
La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l', comma 47) che "Per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi del presente comma, l'annualita` indicata nei periodi secondo e terzo del comma 1 dell' del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:2008-11-29;185#art-5