Sez. III
Art. 6 bis
Proroghe in materia di ammortizzatori sociali
In vigore dal 1 mar 2008
1. Al comma 7 dell' della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Per gli anni 2004-2007" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2009" e le parole: ", nel limite massimo di 350 unita" sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: "e per la durata di 48 mesi" sono sostituite dalle seguenti: ", per la durata di 66 mesi dalla data di decorrenza del licenziamento e nel limite di 400 unità, calcolato come media del periodo".
2. Al comma 8 dell' della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "e 2007," sono inserite le seguenti: "nonché di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,";
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", la cui dotazione per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è incrementata di pari importo".
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:2007-12-31;248#art-6-bis