Capo III

Art. 51 quater

Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio

In vigore dal 1 mar 2008
Disposizioni in materia di incentivi per il programma nazionale di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e acciaio 1. L'incentivo concesso in attuazione delle finalità di cui alla lettera a) del comma 2 dell' della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è corrisposto con le modalità di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 6 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2006, fatto salvo l'accertamento tramite istruttoria tecnica del rispetto della garanzia patrimoniale dei creditori dell'impresa, di cui all'articolo 2740 del codice civile.
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